Sez. L, Sentenza n. 617 del 01/02/1989 (Rv. 461691 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO - CONFIGURABILITÀ - COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DELLE PARTI - RILEVANZA - PRESCRIZIONE LEGALE O CONTRATTUALE DELLA FORMA SCRITTA PER IL LICENZIAMENTO O PER LE DIMISSIONI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO - CONFIGURABILITÀ - COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DELLE PARTI - RILEVANZA - PRESCRIZIONE LEGALE O CONTRATTUALE DELLA FORMA SCRITTA PER IL LICENZIAMENTO O PER LE DIMISSIONI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
La particolare disciplina stabilita, in materia di Estinzione del rapporto di lavoro subordinato, dagli artt. 2118 e 2119 cod. civ. che prevedono Atti unilaterali di recesso sia in caso di licenziamento intimato dal datore di lavoro, che di dimissioni rassegnate dal lavoratore, non esclude che siano valide ed operative tutte quelle manifestazioni bilaterali dell'autonomia negoziale che danno luogo alla fattispecie della risoluzione consensuale del contratto. È valida, pertanto, la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, ancorché desumibile da comportamenti concludenti delle parti, a nulla rilevando che la legge o il contratto collettivo prescrivano la Forma scritta ad substantiam per il licenziamento e le dimissioni. (V 9587/87, mass n 456643; (V 6837/87, mass n 455031; (V 1922/82, mass n 419765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)