Sez. 1, Sentenza n. 3761 del 22/06/1985 (Rv. 441347 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - COSTITUZIONE PER "DICATIO AD PATRIAM" - CONDIZIONI.*
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - COSTITUZIONE PER "DICATIO AD PATRIAM" - CONDIZIONI.*
L'assoggettamento a servitù di uso pubblico di un bene privato, per effetto di "dicatio ad patriam", postula che il proprietario del bene medesimo lo metta volontariamente a disposizione della collettività, consentendone cioè l'uso ai membri di questa "uti cives", e, pertanto, non è configurabile con riguardo a strade destinate al servizio di un determinato edificio o di un determinato complesso di edifici, indipendentemente dal fatto che esse manchino di recinzioni e siano inserite nella rete viaria pubblica della zona. (V 5155/83, mass n 430022; (V 1429/78, mass n 390805).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)