Sez. 1, Sentenza n. 5155 del 27/07/1983 (Rv. 430022 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - COSTITUZIONE - "DICATIO AD PATRIAM" - REQUISITI - PERFEZIONAMENTO - MOMENTO DETERMINANTE.*
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - COSTITUZIONE - "DICATIO AD PATRIAM" - REQUISITI - PERFEZIONAMENTO - MOMENTO DETERMINANTE.*
Una servitù di uso pubblico su un bene privato può sorgere anche per effetto della dicatio ad patriam, la quale consiste nel mero fatto giuridico di porre volontariamente il bene a disposizione della collettività, assoggettandolo all'uso pubblico o ammettendo il pubblico a goderne; la servitù si perfeziona con l'inizio dell'uso medesimo, senza che sia necessario il decorso di congruo periodo di tempo, ovvero un atto negoziale o un provvedimento di espropriazione, ed un siffatto fenomeno può verificarsi anche con riferimento ad una strada privata aperta dal proprietario al pubblico transito, in collegamento od in prosecuzione della rete viaria pubblica. (V 4440/82, mass n 422434; (Conf 2678/83, mass n 427570; (Conf 4830/81, mass n 415536; (Conf 1474/81, mass n 412145; (Conf 4938/80, mass n 408799; (Conf 270/79, mass n 396340; (Conf 3175/71, mass n 354562).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)