Sez. 1, Sentenza n. 6486 del 15/12/1980 (Rv. 410247 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - ASSUNZIONE DELLA DIFESA DELL'ASSICURATO DA PARTE DELLO ASSICURATORE - DIRITTO DELL'ASSICURATO NEI CONFRONTI DELLO ASSICURATORE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - ASSUNZIONE DELLA DIFESA DELL'ASSICURATO DA PARTE DELLO ASSICURATORE - DIRITTO DELL'ASSICURATO NEI CONFRONTI DELLO ASSICURATORE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
In tema di Assicurazione della responsabilita civile, qualora l'assicuratore abbia assunto la difesa dell'assicurato, in forza del cosiddetto patto di gestione, nel giudizio promosso dal terzo danneggiato, il diritto dell'assicurato nei confronti dello assicuratore e soggetto a prescrizione annuale, ai sensi dell'art 2952 cod civ, con decorso dalla data in cui il primo abbia ricevuto dall'assicuratore, ovvero anche dal danneggiato, la notizia della sentenza che ha reso liquido ed esigibile il credito di quest'ultimo, tenuto conto che, prima di tale momento, l'assicurato medesimo non e in grado di agire per l'adempimento dell'obbligazione indennitaria, e che l'assicuratore, per effetto di quel patto, deve dare comunicazione delle vicende del giudizio, ogni qual volta si profili una collisione dei rispettivi interessi. (V 1281/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)