Sez. 1, Sentenza n. 1264 del 21/04/1972 (Rv. 357775 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - SANZIONI (NON PENALI) PER LE VIOLAZIONI - PENE PECUNIARIE - PRESCRIZIONE - EVASIONE ALL'IGE ED IRROGAZIONE DELLA RELATIVA PENA PECUNIARIA - DOMANDA DEL CONTRIBUENTE IN VIA AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA - EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA PRESCRIZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - SANZIONI (NON PENALI) PER LE VIOLAZIONI - PENE PECUNIARIE - PRESCRIZIONE - EVASIONE ALL'IGE ED IRROGAZIONE DELLA RELATIVA PENA PECUNIARIA - DOMANDA DEL CONTRIBUENTE IN VIA AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA - EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA PRESCRIZIONE.*
Il principio, enunciato negli artt 141 della legge di registro (RD 3 0 dicembre 1923, n 3269) e 90 della legge sull'imposta di successione (RD 30 dicembre 1923, n 3270), secondo cui nel rapporto tributario la domanda del contribuente, in via amministrativa o giudiziaria, interrompe la prescrizione in favore di entrambe le parti, con effetto sospensivo durante la pendenza del procedimento e successivo inizio di un nuovo periodo di prescrizione dalla data della definizione del procedimento stesso, si applica anche in tema di evasione all' IGE e di irrogazione della relativa pena pecuniaria. (Conf 2768'62).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 90, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)