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Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 24/02/1981 (Rv. 411695 - 01)

PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - POTERE DI DISPORRE TALE ATTIVITA - OMISSIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - SENTENZA NON INDICANTE LE RAGIONI DELLA MANCATA AMMISSIONE DELL'ISPEZIONE - CENSURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411695-01

PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - POTERE DI DISPORRE TALE ATTIVITA - OMISSIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - SENTENZA NON INDICANTE LE RAGIONI DELLA MANCATA AMMISSIONE DELL'ISPEZIONE - CENSURABILITA - ESCLUSIONE.*

Il disporre o no - attese le risultanze gia acquisite - la ispezione giudiziale rientra nell'insindacabile apprezzamento del giudice del merito, sicche non e censurabile in Sede di legittimita il mancato Esercizio, da parte del giudice, dell'anzidetta attivita, ne e censurabile la sentenza che non abbia specificamente indicato le ragioni della mancata ammissione dell'ispezione, giacche, quando il giudice non si sia avvalso del potere di disporla, deve ritenersi per implicito che non ne abbia ravvisato la necessita. (Conf 4585/76, mass n 388331).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 258, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)