Sez. 3, Sentenza n. 8543 del 20/11/1987 (Rv. 456065 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - DISCIPLINA APPLICABILE - FATTISPECIE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - DISCIPLINA APPLICABILE - FATTISPECIE.*
Il criterio della prevenzione stabilito dall'art. 873 cod. civ. resta eliso dalle norme dei regolamenti edilizi comunali solo quando queste impongono inderogabilmente un distacco della costruzione dal confine, e non anche quando consentano, in alternativa, che si costruisca in aderenza, nel qual caso chi costruisce per primo condiziona l'attività edilizia del vicino, sicché, se il preveniente costruisce sul confine, il prevenuto può, a sua volta, costruire al confine, in aderenza o in appoggio, ovvero deve realizzare la propria costruzione alla distanza prevista dallo strumento urbanistico locale. (nella specie la suprema Corte, in base all'enunciato principio, ha ritenuto applicabile il criterio della prevenzione nella costruzione sul confine di edificio già in aderenza ad un altro ivi esistente del confinante-proprietario con riguardo al regolamento edilizio del comune di orbassano che all'art. 44, dopo aver prescritto che le costruzioni debbono distare almeno cinque metri dai confini di proprietà e, comunque, distare fra di loro almeno dieci metri, consente la costruzione sul confine nel caso in cui i proprietari confinanti estendano entrambi le loro costruzioni fino al confine che li divide, salvo uno specifico atto di vincolo). (V 3736/82, mass n 411695; (V 1035/81, mass n 411574; (Conf 4352/83, mass n 429252).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)