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Sez. 4, Sentenza n. 1845 del 11/11/1966 Ud. (dep. 28/04/1967) Rv. 104007 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CROCEVIE - IN GENERE - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - CONDIZIONI - VELOCITA - LIMITI ELASTICI - CROCEVIA E SIMILI - VELOCITA ECCESSIVE DEL VEICOLO FAVORITO - QUANDO ESCLUDE LE RESPONSABILITA DEL CONDUCENTE OBBLIGATO A CEDERE LA PRECEDENZA.*
Stato
decisa il 1966-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104007-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CROCEVIE - IN GENERE - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - CONDIZIONI - VELOCITA - LIMITI ELASTICI - CROCEVIA E SIMILI - VELOCITA ECCESSIVE DEL VEICOLO FAVORITO - QUANDO ESCLUDE LE RESPONSABILITA DEL CONDUCENTE OBBLIGATO A CEDERE LA PRECEDENZA.*

Sussiste precedenza di fatto solo quando il veicolo tenuto a cedere il passo abbia una anticipazione tale da rendere certo il superamento dell'incrocio senza pericolo di collisione. In particolare, l'eccessiva velocita del veicolo favorito puo escludere la responsabilita del conducente tenuto a cedere il passo solo se e aumentata improvvisamente in modo che chi fida nella precedenza di fatto si trovi di fronte ad un elemento imprevedibile. (prima parte. V 102624, ed ivi citata, anno 1966. Seconda parte. Conf 101258, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)