diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 204 del 31/01/1966 Ud. (dep. 28/04/1966) Rv. 101258 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - OMESSA PRECEDENZA AD INCROCIO STRADALE - VEICOLO FAVORITO PROCEDENTE A VELOCITA ECCESSIVA - OBBLIGO DI PRECEDENZA - SUSSISTE - CONCORSO DI COLPE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1966-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101258-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - OMESSA PRECEDENZA AD INCROCIO STRADALE - VEICOLO FAVORITO PROCEDENTE A VELOCITA ECCESSIVA - OBBLIGO DI PRECEDENZA - SUSSISTE - CONCORSO DI COLPE - LIMITI.*

Il conducente di veicolo tenuto a cedere la precedenza ad altro veicolo non puo fidare sul fatto che il veicolo favorito, procedente ad elevata velocita, rallenti, come doveroso, all'approssimarsi dell'incrocio. Egli e, comunque, tenuto a cedere la precedenza e, se non lo faccia, cagionando cosi un evento colposo, e responsabile di tale fatto, sia pure in concorrenza col conducente dell'altro veicolo. La eccessiva velocita del veicolo favorito puo escludere la responsabilita del conducente del veicolo sottoposto all'Obbligo della precedenza solo se ha carattere di causa sopravvenuta sufficiente da sola a cagionare l'evento, come, ad esempio, quando essa sia stata improvvisamente aumentata rispetto a quella iniziale che ben avrebbe consentito l'attraversamento senza pericoli per entrambi i veicoli.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)