Sez. U, Sentenza n. 4919 del 27/04/1993 (Rv. 482067 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Soggetti passivi | Coltivatore diretto del fondo espropriato - Indennità aggiuntiva ex art. 17 legge n. 865 del 1971 - Presupposto - Accessione invertita ed occupazione - Esclusione - Limiti.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Soggetti passivi
L'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - che prevede una indennità aggiuntiva in favore del coltivatore diretto del fondo espropriato - presupponendo un'espropriazione giuridicamente rilevante, non trova applicazione né quando l'acquisizione del fondo da parte dell'occupante avvenga per effetto della trasformazione di esso con la realizzazione dell'opera pubblica, nel qual caso, tuttavia, il coltivatore può agire per il risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., con gli inerenti oneri probatori in ordine all'entità del pregiudizio effettivamente subito, né quando, difettando sia tale forma di accessione invertita sia la volontaria cessione del bene occupato, rilevi la sola circostanza dell' occupazione la quale, quanto al decreto che la dispone, si limita a sospendere, senza estinguerlo, l'esercizio del diritto personale sul fondo, e, quanto al pregiudizio che comporta, è compensata mediante il pagamento del valore dei frutti non percepiti e del mancato raccolto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)