Sez. 1, Sentenza n. 1774 del 03/03/1999 (Rv. 523785 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SOGGETTI PASSIVI | Coltivatore diretto del fondo espropriato - Diritto all'indennità aggiuntiva ex art. 17 della legge 865/71 - Presupposti e condizioni - Legittimità della procedura espropriativa - Necessità - Conseguenze - Accessione invertita da occupazione illegittima - Diritto all'indennità - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 cod.civ. - Configurabilità - Conseguenze in tema di prescrizione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SOGGETTI PASSIVI
In tema di espropriazione, l'indennità aggiuntiva riconosciuta in favore del fittavolo, del colono, del mezzadro o compartecipe dall'art. 17, secondo comma, della legge 865/71 (dalla funzione evidentemente compensativa dal sacrificio sopportato dai predetti soggetti per la definitiva perdita del terreno su cui esercitavano l'attività agricola) presuppone che l'espropriazione del fondo si sia compiuta nel rispetto delle necessarie formalità di legge, con la conseguenza che, qualora ciò non avvenga (come nel caso della cd. "accessione invertita"), ai soggetti dinanzi indicati non spetta alcuna indennità (così come non spetta al privato proprietario l'indennità di esproprio). Soccorre, in tal caso (per il proprietario come) per il coltivatore diretto la norma di cui all'art. 2043 cod.civ., che consente a quest'ultimo di richiedere il risarcimento dei danni -consistenti, appunto, nella mancata percezione dell'indennità riconosciutagli "ex lege"-, risarcimento sottoposto alla prescrizione breve quinquennale, giusta disposto dell'art. 2947 cod.civ..
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)