Sez. 3, Sentenza n. 6157 del 24/11/1979 (Rv. 402871 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - DETERMINAZIONE LEGALE - LIMITI - MAGGIORI DANNI SOFFERTI - ONERE PROBATORIO DEL LOCATORE - INOSSERVANZA - RICORSO A CRITERI EQUITATIVI - INAMMISSIBILITA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - DETERMINAZIONE LEGALE - LIMITI - MAGGIORI DANNI SOFFERTI - ONERE PROBATORIO DEL LOCATORE - INOSSERVANZA - RICORSO A CRITERI EQUITATIVI - INAMMISSIBILITA.*
Dall'Obbligo contrattuale che ha il conduttore di riconsegnare l'immobile alla data di cessazione della locazione, per scadenza o per risoluzione anticipata del contratto, discende la responsabilita del conduttore medesimo per i danni derivanti dall'inosservanza di tale Obbligo, con Determinazione legale del danno, costituita dalla corresponsione del canone convenuto fino alla riconsegna della cosa locata, e con correlativa esenzione per il locatore dall'Onere di provare il danno, salva l'ipotesi dei maggiori danni sofferti. Pertanto, in assenza della prova da parte del locatore, il maggiore danno non e risarcibile neppure col ricorso a criteri equitativi, non essendo sufficiente, la dimostrazione di un danno solo potenziale, ma richiedendosi la prova di un danno certo nella sua esistenza ontologica. (V 1055/77, mass n 384690; (V 2567/74, mass n 370994; (V 2710/68, mass n 335282).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)