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Sez. 3, Sentenza n. 2710 del 26/07/1968 (Rv. 335282 - 01)

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CORRESPONSIONE DEL CANONE - RISARCIMENTO DEI MAGGIORI DANNI - ONERE PROBATORIO DEL LOCATORE.*
Stato
decisa il 1968-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335282-01

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CORRESPONSIONE DEL CANONE - RISARCIMENTO DEI MAGGIORI DANNI - ONERE PROBATORIO DEL LOCATORE.*

Dall'Obbligo contrattuale, che ha il conduttore di riconsegnare l'immobile alla scadenza della locazione, discende la responsabilita di costui per danni nel caso che tale Obbligo non osservi. Al riguardo, mentre la legge predispone una Determinazione legale del danno, che e costituito dalla corresponsione del canone convenuto fino alla riconsegna della cosa locata, cosa che esime il locatore dall'Onere di provare il danno peraltro, non potendosi escludere l'eventualita di un pregiudizio piu notevole, e stato ammesso il ristoro dei maggiori danni che fossero stati sofferti. In tal caso, pero, il locatore deve darne una precisa rigorosa prova, cosi come deve fare il creditore di obbligazione pecuniaria che voglia oltre agli interessi legali moratori, che rappresentano la liquidazione legale del danno, il maggiore danno che eccezionalmente abbia sofferto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)