Sez. 4, Sentenza n. 4772 del 24/01/1989 Ud. (dep. 05/04/1989) Rv. 180943 - 01
CACCIA - ESERCIZIO - LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO - ANIMALI SELVATICI - APPARTENENZA AL PATRIMONIO DELLO STATO - CATTURA O UCCISIONE PER FATTO ILLEGITTIMO - FURTO - RAVVISABILITÀ - RAGIONE - VIOLAZIONE DI NORMA NON PENALE - CONCORSO - SUSSISTENZA - IGNORANZA INEVITABILE SCUSANTE - ESCLUSIONE.*
CACCIA - ESERCIZIO - LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO - ANIMALI SELVATICI - APPARTENENZA AL PATRIMONIO DELLO STATO - CATTURA O UCCISIONE PER FATTO ILLEGITTIMO - FURTO - RAVVISABILITÀ - RAGIONE - VIOLAZIONE DI NORMA NON PENALE - CONCORSO - SUSSISTENZA - IGNORANZA INEVITABILE SCUSANTE - ESCLUSIONE.*
La cattura o l'uccisione di un animale selvatico, da parte del cacciatore, per fatto illegittimo (cioè al di fuori dei casi in cui lo stato, rinunziando temporaneamente ai suoi poteri, consente la caccia), configura il delitto di furto aggravato. Ciò in quanto, a seguito della entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977 n. 968, la fauna selvatica fa parte del patrimonio indisponibile dello stato che ha il possesso degli animali, anche se vivono in zone non recintate. Non ha rilievo la circostanza che la condotta "de qua" sia prevista e sanzionata da norma non penale, poiché essendo possibile, con unica Azione od omissione, commettere più violazione di legge, si realizza un concorso di reato con una violazione di norma non penale, né è ravvisabile un'ipotesi di ignoranza inevitabile (di cui tratta la sentenza Corte costituzionale di data 23-24 marzo 1988 n. 364, a proposito dell'art. 5 del codice penale), non versandosi, nella specie, in un caso di Mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa, ovvero di caotica interpretazioni di pronunce giudiziarie. (Conf mass n 177949 e molte altre ivi citate; (contra mass n 8901083).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7, Legge 27/12/1977 num. 968 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)