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Sez. 2, Sentenza n. 7272 del 03/07/1991 (Rv. 472885 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - In genere | Impugnazione principale - Individuazione - Impugnazione proposta per prima - Natura incidentale delle impugnazioni proposte successivamente - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472885-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - In genere

La prevenzione operata con la impugnazione principale fa sì che ogni altra impugnazione debba essere proposta nelle forme del ricorso incidentale, per cui la parte intimata con il ricorso principale non può più avvalersi a tal fine del termine previsto dall'art. 327 cod.proc.civ., ma ha soltanto diritto a proporre impugnazione incidentale, anche se sia decorso il relativo termine, mediante controricorso e nel termine stabilito per la notificazione di tale atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)