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Sez. 2, Sentenza n. 792 del 24/01/1995 (Rv. 489887 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI | Impugnazione proposta per prima - Costituzione del processo - Impugnazione successive - Natura incidentale - Termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c. - Validità per l'appellante principale.
Stato
decisa il 1995-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489887-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI

Nel sistema processuale vigente l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, perché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso d'appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale - siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè, contro l'appellante principale), siano esse impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall'impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda) - e che il principio secondo cui la parte, cui è stata notificata la sentenza, deve impugnare entro il termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., decorrente a seguito di tale notificazione, vale per l'appellante principale, ma non anche per quello incidentale, poiché la prevenzione operata con l'impugnazione principale fa sì che ogni altra impugnazione debba essere proposta con le forme del ricorso incidentale, regolato dal combinato disposto degli artt.343 e 334 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)