Sez. 1, Sentenza n. 12920 del 29/09/2000 (Rv. 540609 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI | Principio di concentrazione delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza - Natura incidentale di tutte le impugnazioni successive alla prima - Conseguenze - Proponibilità nei termini previsti dagli art. 343 e 371 cod. proc. civ. - Impugnazione successiva alla prima proposta in termini previsti dagli art. 325 e 327 cod.proc.civ. ma non nei termini previsti dagli artt. 343 e 371 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro la stessa sentenza comporta che, una volta notificata la prima impugnazione, tutte le altre parti che intendano impugnare (ancorché contro parti diverse dal primo impugnante o relativamente a capi della sentenza non investiti dalla prima impugnazione) debbono farlo secondo le disposizioni e nei termini previsti per le impugnazioni incidentali; ne consegue che ogni impugnazione successiva alla prima, tanto se intempestiva con riferimento ai termini annuale e abbreviato, tanto se tardiva nel senso di cui all'art. 134 cod.proc.civ., deve rispettare i termini previsti, per l'appello e il ricorso per cassazione incidentali, dagli art. 343 e 371 cod.proc.civ., onde va dichiarata l'ammissibilità delle impugnazioni successive alla prima che, per non rispettose dei termini annuali o abbreviato, intervengano nei termini previsti dai citati art. 343 e 371, mentre va dichiarata l'inammissibilità delle impugnazioni che non rispettino tali ultimi termini, pur configurandosi come tempestive con riferimento agli artt. 325 e 327 cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 325, Cod. Civ. art. 327, Cod. Civ. art. 334, Cod. Civ. art. 343, Cod. Civ. art. 370, Cod. Civ. art. 371
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)