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Sez. 1, Sentenza n. 50216 del 10/12/2004 Cc. (dep. 31/12/2004) Rv. 230705 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimenti sospensivi delle regole di trattamento adottati nei confronti di un detenuto - Reclamo - Decisione - Termine - Natura ordinatoria - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230705-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 41 bis comma secondo-sexies dell'ordinamento penitenziario (introdotto dall'art. 2, Legge n. 279 del 2002), entro il quale deve intervenire la decisione sul reclamo avverso i provvedimenti sospensivi e limitativi delle regole di trattamento del detenuto, è ordinatorio, non avendo la legge previsto alcuna sanzione per la sua inosservanza. (La Corte ha ritenuto di estendere al caso in esame l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla natura del termine, previsto dall'art. 14 ter ord. penit., entro il quale deve intervenire la decisione sul reclamo avverso i provvedimenti disciplinari. Ha anche osservato che la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, 30 ottobre 2003, Gangi c\Italia, non ha riguardato la natura del detto termine ma ha affermato la violazione dell'art. 6 della Convenzione per l'assenza di qualsiasi decisione sui ripetuti reclami presentati dal detenuto).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 n. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 n. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)