Sez. 1, Sentenza n. 49274 del 12/11/2004 Cc. (dep. 22/12/2004) Rv. 230704 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimenti sospensivi delle regole di trattamento adottati nei confronti di un detenuto - Reclamo - Decisione - Termine - Natura ordinatoria - Sussistenza - Ragione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il termine di 10 giorni previsto dall'art. 41 bis, comma secondo-sexies dell'ordinamento penitenziario, entro il quale deve intervenire la decisione sul reclamo avverso provvedimenti sospensivi o limitativi delle regole di trattamento del detenuto, è ordinatorio non avendo la legge previsto alcuna sanzione per la sua inosservanza.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 n. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 n. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)