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Sez. 1, Sentenza n. 10000 del 08/05/2014 (Rv. 631080 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE | Arbitrato - Clausola compromissoria derogatoria dell'art. 45 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Ammissibilità - Requisiti di forma - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631080-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE

Qualora il contratto di appalto stipulato tra l'ente pubblico e la società appaltatrice abbia previsto l'applicazione del capitolato generale delle opere pubbliche di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, è legittima la pattuizione di una clausola compromissoria, in deroga all'art. 45 del d.P.R. n. 1063 cit., che preveda la costituzione di un collegio arbitrale composto da tre anziché da cinque membri ed il cui contenuto non sia evincibile da un unico documento avente forma scritta, ma dalla volontà in tal senso manifestata, da un lato, dalla società appaltatrice (con la notificazione della domanda di arbitrato, la contestuale nomina dell'arbitro e l'invito all'ente pubblico a nominare l'arbitro di competenza) e, dall'altro, dall'ente pubblico (con la nomina dell'arbitro, la successiva designazione del terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale e con l'invito alla controparte ad esprimere l'accettazione del terzo arbitro, espressa dalla società appaltatrice con lettera inviata all'ente).

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8090

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)