Sez. 1, Sentenza n. 17631 del 10/08/2007 (Rv. 598691 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE | Appalti stipulati dalla Cassa per il Mezzogiorno o da Enti suoi concessionari, affidatari o da essa finanziati - Capitolato generale delle opere pubbliche dello Stato - Applicabilità - Norme del predetto Capitolato avente valore cogente - Deroghe pattizie - Esclusione - Arbitrato - Clausola compromissoria - Composizione del collegio arbitrale difforme da quella prevista dall'art. 45 del predetto Capitolato - Nullità di clausola siffatta - Sussistenza - Deduzione delle nullità nel giudizio arbitrale - Necessità - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE
In tema di appalti per la realizzazione di opera pubblica, l'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, consente di considerare gli appalti stipulati direttamente da detta Cassa, o (come nella specie) dagli Enti cui quest'ultima affidi o conceda ovvero ancora si limiti a finanziare la loro realizzazione, alla stregua dei contratti di appalto conclusi dallo Stato, con conseguente applicazione della disciplina, avente valore normativo e non contrattuale, contenuta nel Capitolato generale per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. Ne deriva che, in siffatti contratti d'appalto, le eventuali deroghe pattizie alla predetta disciplina normativa possono avere effetti esclusivamente rispetto a norme a carattere dispositivo e non già riguardo a quelle assistite da forza cogente, fra le quali rientra la norma di cui all'art. 45 del Capitolato stesso, concernente la composizione del collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie insorte in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche, risultando, quindi, affetta da nullità la clausola compromissoria con cui le parti (come nella specie) abbiano previsto una composizione del collegio anzidetto difforme da quella stabilita dal citato art. 45, senza che detta nullità necessiti di essere previamente dedotta nel giudizio arbitrale (Nell'enunciare tale principio di diritto, di cui la sentenza impugnata aveva fatto corretta applicazione, la S.C. ha escluso che potesse aver rilievo al fine di circoscriverne la portata, secondo quanto dedotto dal corrispondente motivo di ricorso, l'operatività: 1) della regola posta dall'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ. in quanto dettata esclusivamente per le nullità processuali; 2) della previsione dell'art. 829, primo comma, n. 2 cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore alla novella recata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40)in riferimento alla deduzione delle nullità nel giudizio arbitrale, giacché nel caso di specie era applicabile la diversa disposizione di cui al n. 1 dello stesso primo comma dell'art. 829 cod. proc. civ.; 3) della disciplina sulla composizione del collegio arbitrale nelle controversie relative ad appalti di opere pubbliche di cui all'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, inapplicabile alla fattispecie "ratione temporis").
Riferimenti normativi: Legge 10/08/1950 num. 646 art. 8, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 32 CORTE COST., Legge 02/06/1995 num. 216 CORTE COST., Legge 18/11/1998 num. 415 art. 10, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 2, Decreto Legge 03/04/1995 num. 101 art. 9 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)