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Sez. 1, Ordinanza n. 385 del 05/03/1976 Cc. (dep. 03/05/1976) Rv. 136909 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM PERCHE PROCEDA COL RITO FORMALE - QUANDO DEVE ESSERE DISPOSTA.*
Stato
decisa il 1976-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136909-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM PERCHE PROCEDA COL RITO FORMALE - QUANDO DEVE ESSERE DISPOSTA.*

L'esclusione, anche all'inizio del dibattimento, del giudizio direttissimo con trasmissione degli Atti al pubblico ministero, perche proceda con le forme ordinarie, puo essere disposta solo in difetto delle condizioni di legittimita formale del rito. Qualora il giudice accerti, invece, la Mancanza della condizione di legittimita sostanziale relativa alla superfluita di speciali indagini, non ha che da procedersi, se sono esperibili in dibattimento, portando a conclusione il giudizio direttissimo. Se, invece, tale esperibilita sia da escludere 'perche la prova venga a risultare difficile o incertà deve disporre che si proceda con istruzione formale, rimettendo il processo al giudice istruttore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504, Cod. Proc. Pen. art. 505 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)