Sez. 5, Sentenza n. 19204 del 06/09/2006 (Rv. 593928 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Dichiarazione annuale - Presentazione oltre il termine - Conseguenze - Omissione della dichiarazione - Equivalenza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE
In tema di I.V.A., secondo l'art. 37, comma sesto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le dichiarazioni annuali presentate con un ritardo superiore ai trenta giorni dalla scadenza del relativo termine devono considerarsi a tutti gli effetti omesse (in ordine al caso di specie la S.C. ha precisato come fosse irrilevante il fatto, affermato nella sentenza impugnata, che il termine cadesse, all'anno in esame, in giorno di chiusura degli sportelli bancari, sabato, in quanto all'epoca, nel 1981, gli uffici finanziari erano aperti in quel giorno della settimana, sicché nulla ostava alla presentazione tempestiva della dichiarazione, avendo potuto il contribuente riservarsi di effettuare il solo pagamento di quanto dovuto nei giorni successivi).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)