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Sez. 5, Sentenza n. 7164 del 23/03/2007 (Rv. 596856 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Artt. 1 e 16 del d.P.R. n. 636 del 1972 - Atti impugnabili - Atto di classamento - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596856-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, e con riferimento alla disciplina dettata dall'abrogato d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, la nozione di avviso di accertamento, impugnabile ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 cit., comprendeva non solo gli atti così specificamente nominati, ma anche quelli che, concludendo un procedimento o una fase di accertamento, definiscono l'obbligazione tributaria o un elemento di essa: tale nozione, pertanto, includeva anche l'atto di classamento, con cui l'UTE attribuisce la rendita ad un immobile, trattandosi di un provvedimento avente natura valutativa, ed integrante quindi un tipico atto di accertamento, la cui impugnabilità trova conferma nell'art. 1 del d.P.R. n. 636, il quale prevedeva, tra le controversie devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, anche quelle aventi ad oggetto il classamento delle singole unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)