Sez. 3, Sentenza n. 979 del 28/01/2002 (Rv. 551876 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE | Appalto - Diritto a pagamenti parziali - Cessione del credito non accettata dal debitore - Giudice di merito - Accertamento del consolidarsi della cessione prima della dichiarazione negativa del debitore - Necessità.
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE
Poiché anche la parziale esecuzione dei lavori appaltati, secondo le specifiche previsioni contrattuali, può determinare l'insorgere del diritto dell'appaltatore al corrispettivo, qualora tra la stipula del contratto di appalto e il maturare dell'ultimo rateo di pagamento intervenga cessione del credito e il debitore ceduto manifesti volontà contraria all'accettazione, il giudice di merito deve accertare, sulla base delle clausole contrattuali, se il credito dell'appaltatore per il corrispettivo sia venuto ad esistenza, pro quota, in data antecedente o successiva alla manifestazione di volontà del debitore e se l'effetto traslativo della cessione si sia o meno consolidato precedentemente ad essa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1665
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)