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Sez. 3, Ordinanza n. 14804 del 02/08/2004 (Rv. 575898 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Fondamento e condizioni - Rapporto di pregiudizialità tra due giudizi - Nozione - Opponibilità della sentenza penale a tutte le parti del giudizio civile - Necessità.
Stato
decisa il 2004-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575898-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE

In tema di sospensione necessaria, ai sensi degli artt. 295, cod. proc. civ., 75, cod. proc. pen., e 211, disp. att. cod. proc. civ., fuori del caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 75, comma secondo, cod. proc. pen., il processo civile può essere sospeso soltanto qualora ricorra il rapporto di pregiudizialità previsto dall'art. 295, cod. proc. civ., ovvero la sospensione sia prevista da altra specifica norma, e sempre che la sentenza penale abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654, cod. proc. pen, sicché non ricorrono i presupposti della sospensione nel caso in cui la sentenza penale non sia opponibile ad una delle parti del giudizio civile, in quanto rimasta estranea al giudizio penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 211, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 211

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)