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Sez. 3, Ordinanza n. 6149 del 22/03/2005 (Rv. 581731 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Rilevanza e opponibilità del giudicato penale - Portata.
Stato
decisa il 2005-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581731-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione necessaria del procedimento civile a causa della pendenza di un processo penale è, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 295 cod. proc. civ., 60 e 405 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., subordinata alla duplice condizione che la sentenza penale possa avere efficacia di giudicato nel giudizio civile, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. pen., e che sia stata esercitata l'azione penale, con formulazione del capo d'imputazione da parte del P.M. nella richiesta di citazione a giudizio immediato, di giudizio direttissimo, di decreto penale o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 60 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)