Sez. 1, Sentenza n. 5083 del 26/05/1999 (Rv. 526658 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Secondo il testo dell'art. 295 c.p.c. novellato dalla l. n. 353 del 1990 - Fondamento e condizioni - Fattispecie in tema di pretesa pregiudizialità di processo penale.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
L'art. 295 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, laddove prevede la sospensione del processo civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e, quindi, in coerenza con l'obbiettivo di evitare un conflitto fra giudicati, non ad un mero collegamento fra le dette statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza od analogia di riscontri fattuali o di quesiti in diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale od amministrativo), oltre ad essere pendente in concreto ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico - giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto od in parte l'esito della causa da sospendere. Siffatta nozione di dipendenza trova conferma, sia nella soppressione nel nuovo testo dell'art. 295 cod. proc. civ. del riferimento all'art. 3 dell'abrogato cod. proc. pen. (il quale prevedeva la sospensione per effetto della sola influenza dell'indagine sui fatti affidata al giudice penale), sia nella previsione dell'art. 211 delle disposizioni di attuazione dell'attuale cod. proc. pen., il quale, al di fuori del caso regolato dall'art. 75 dello stesso codice (giudizio civile promosso per le restituzioni od il risarcimento del danno dipendenti da reato), contempla la sospensione della causa civile soltanto qualora la futura sentenza penale possa assumere nella causa medesima autorità di giudicato, cioè se, ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen. il diritto contesto in sede civile dipenda dall'accertamento inerente al reato (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha escluso che ricorressero le condizioni per l'applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. in un caso in cui, avendo una società convenuto un suo ex socio e la società, per cui aveva eseguito un incarico di gestione della contabilità e di effettuazione dei connessi adempimenti fiscali, ed avendo essa chiesto l'accertamento della propria estraneità alla ricezione, da parte di quell'ex socio, di somme superiori a quelle occorrenti per il pagamento delle imposte, nonché, subordinatamente, di essere tenuta da lui indenne da eventuali obbligazioni restitutorie, il giudice civile adito aveva sospeso il giudizio in attesa della definizione del processo penale, intentato a carico di quel socio e di altri soci, per il reato di appropriazione indebita in danno della società conferente l'incarico: la Suprema Corte ha osservato che il riscontro positivo o negativo in ordine alla sussistenza degli estremi soggettivi ed oggettivi del suddetto reato da parte del giudice penale avrebbe potuto soltanto essere utilizzato sotto il profilo probatorio, ma non avrebbe potuto pregiudicare la decisione della causa, tenuto conto che l'eventuale comportamento penalmente illecito del socio in danno del cliente della società attrice nel giudizio civile non rappresentava di per sè atto costitutivo od estintivo dell'obbligazione della società medesima nei riguardi della cliente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 75, Cod. Proc. Pen. art. 654, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)