Sez. L - , Sentenza n. 20677 del 29/09/2020 (Rv. 658916 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Pensione di anzianità erogata dal Fondo Volo - Reimpiego del pensionato - Regola del cumulo prevista per l'AGO dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008 - Applicabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE
In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, le pensioni di anzianità erogate dal Fondo Volo nella vigenza dell'art. 19, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, trovando applicazione la regola generale prevista per l'assicurazione generale obbligatoria anche alle forme sostitutive della medesima, fra le quali rientra il Fondo Volo.
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1965 num. 859 art. 22, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 27, Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 164 art. 3 com. 22, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 19 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)