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Sez. L - , Sentenza n. 19573 del 19/07/2019 (Rv. 654499 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Iscritti all'INPGI - Trattamento - Disciplina applicabile - Disciplina prevista per gli iscritti all'AGO - Fondamento - Conseguenze - Disapplicazione dell'art. 15 del Regolamento INPGI.
Stato
decisa il 2019-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654499-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE

In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) si applica la stessa disciplina prevista per gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria facente capo all'INPS, in quanto l'INPGI gestisce, per espresso disposto dell'art. 76 della l. n. 388 del 2000, una forma di assicurazione sostitutiva di quella garantita dall'INPS, mentre gli artt. 72, comma 1, della legge appena citata, e 44, comma 1, della l. n. 289 del 2002, poi seguiti dall'art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. con l. n. 133 del 2008, parificano il trattamento pensionistico a carico dell'AGO e quelli a carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima. Ne consegue che deve essere disapplicato l'art. 15 del Regolamento dell'INPGI, che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all'AGO.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 72 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 76, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 44, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)