Sez. 1, Sentenza n. 10725 del 07/11/1990 (Rv. 469686 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MANCATA COMPOSIZIONE ALLA PRIMA UDIENZA - CONVALIDA DELLA SANZIONE - ART. 59 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MANCATA COMPOSIZIONE ALLA PRIMA UDIENZA - CONVALIDA DELLA SANZIONE - ART. 59 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Al fine della convalida del provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, prevista dall'art. 23 quinto comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel caso in cui l'opponente (od il suo procuratore) non compaia alla prima udienza senza addurre un legittimo impedimento, il pretore non deve attendere il decorso dell'ora dall'apertura dell'udienza, ai sensi dell'art. 59 disp. Att. Cod. proc. civ., stante l'inapplicabilità, al peculiare procedimento previsto dal citato art. 23, delle regole circa la prosecuzione del giudizio ordinario in assenza o contumacia della parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 59, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 59, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)