Sez. 1, Sentenza n. 1952 del 05/03/1997 (Rv. 502803 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Presenza dell'opponente o di un suo procuratore, alla prima udienza, all'atto della trattazione - Necessità - Presenza in momento anteriore - Rilevanza - Esclusione - Inserimento, in fascicolo, di uno schema di verbale di udienza - Idoneità - Esclusione - Conseguenze dell'assenza e della mancata deduzione, in quella sede, di un legittimo impedimento - Convalida dell'ordinanza opposta - Necessità - Deduzione successiva dell'impedimento - Ammissibilità e rilevanza - Esclusione - Revoca della convalida - Inammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La procedura di cui all'art. 23, legge 24 novembre 1981, n. 689, richiede la presenza dell'opponente all'udienza di prima comparizione; con ciò intendendosi la presenza nell'aula di udienza al momento in cui la causa viene chiamata e trattata, senza che rilevi l'eventuale sua presenza in un momento anteriore, e senza che l'informale inserimento, nel fascicolo d'ufficio, di uno schema di verbale di udienza, possa sostituire l'effettiva e personale presenza all'atto della trattazione della causa. Una volta verificata la mancata comparizione dell'opponente e la mancata adduzione di un legittimo impedimento, la fattispecie prevista dalla legge risulta perfezionata, ed il giudice è tenuto ad emettere il provvedimento di convalida dell'ordinanza - ingiunzione opposta. Più in particolare, il legittimo impedimento deve essere valutato sulla base delle allegazioni fatte pervenire dall'opponente all'udienza fissata per la prima comparizione, senza che l'opponente possa dedurre, successivamente, un impedimento, chiedendone la valutazione ai fini della revoca del provvedimento di convalida.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)