Sez. 2, Sentenza n. 16798 del 21/07/2006 (Rv. 591529 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Illecito - Concorso di persone - Responsabilità solidale di più comproprietari - Possibilità di comminare un'unica sanzione - Esclusione - Anche in caso di corresponsabilità di un terzo.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
Qualora la responsabilità per un illecito amministrativo sia addebitabile ai comproprietari di un immobile, ciascuno di essi risponde della sanzione, e ciò anche ove la responsabilità sia referibile anche ad un terzo, restando preclusa anche in tal caso la possibilità di applicare ai comproprietari un'unica sanzione referita allo loro collettività. (Principio affermato in relazione a sanzione comminata ai comproprietari di una cava per attività estrattiva illegittima).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)