Sez. 1, Sentenza n. 12321 del 06/07/2004 (Rv. 575397 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Disciplina dettata dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981 - Interpretazione estensiva - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
Il sistema della legge 24 novembre 1981, n. 689, preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell'"elemento soggettivo" della violazione (art. 3), delle "cause di esclusione della responsabilità" (art. 4), del "concorso di persone" (art. 5); e lo stesso profilo di deroga ad esso apportato attraverso l'istituto della "solidarietà" (art. 6) resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della "riserva di legge" fissato nell'art. 1 (fattispecie relativa ad ordinanza ingiunzione, irrogativa di sanzioni per infrazioni alle norme sul collocamento commesse dal responsabile di società in nome collettivo, emessa nei confronti del socio a titolo di responsabilità solidale con l'autore dell'illecito - e non della società, in forza dell'art. 2291 cod. civ. -, laddove l'art. 6 della legge n. 689 del 1981 - ha precisato la S. C. nell'affermare il principio che precede - prevede unicamente la responsabilità dell'autore della violazione e, in solido con esso a titolo di responsabilità patrimoniale, quella della persona giuridica o dell'ente o dell'imprenditore).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2291
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)