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Sez. L, Sentenza n. 20268 del 04/10/2011 (Rv. 619098 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Perequazione automatica della pensione ai sensi dell'art. 10 della legge n. 160 del 1975 - Condizione del superamento del trattamento minimo - Somma di "pro rata" italiano e "pro rata estero" - Condizioni - Maturazione del diritto relativo - Necessità - Ritardo nell'erogazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2011-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619098-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Ai fini della spettanza della perequazione automatica della pensione, di cui all'art. 10 della legge n. 160 del 1975, per verificare la realizzazione della condizione del superamento del trattamento minimo occorre sommare al "pro rata" italiano il "pro rata" estero, ma solo ove questo sia già maturato, pur se ne sia stata ritardata l'erogazione, restando per converso escluso che la contribuzione estera possa rilevare prima che sussistano le condizioni previste dallo Stato straniero per la maturazione della pensione in "pro rata".

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)