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Sez. L, Sentenza n. 15515 del 11/06/2008 (Rv. 603632 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Perequazione automatica della pensione ai sensi dell'art. 10 della legge n. 160 del 1975 - Condizione del superamento del trattamento minimo - Somma di pro rata italiano e pro rata estero - Rilevanza del pro rata estero - Condizioni - Maturazione del diritto relativo - Necessità - Ritardo nell'erogazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603632-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Ai fini della spettanza della perequazione automatica della pensione, di cui all'art. 10 della legge n. 160 del 1975, per verificare la realizzazione della condizione del superamento del trattamento minimo occorre sommare al pro rata italiano il pro rata estero, ma solo ove questo sia già maturato, pur essendone stata ritardata l'erogazione, restando per converso escluso che, ai fini della perequazione in favore del pensionato titolare di pro rata italiano inferiore al trattamento minimo, la contribuzione estera possa rilevare prima che sussistano le condizioni previste dallo Stato straniero per la maturazione della pensione in pro rata.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)