diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 25881 del 28/10/2008 (Rv. 605223 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Titolare di pensione superiore al minimo per effetto della somma della quota italiana col "pro rata" estero - Diritto alla perequazione automatica - Spettanza.
Stato
decisa il 2008-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605223-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

La perequazione automatica delle pensioni, prevista dall'art. 10 della legge n. 160 del 1975, compete anche a colui che fruisce di pensione superiore al minimo per effetto della somma della quota italiana, integrata al minimo, col "pro-rata" corrisposto da un istituto assicuratore estero, atteso il carattere unitario della pensione costituita dai due pro-rata, coerente con il principio (già enunciato dall'art. 51 del Trattato di Roma 25 marzo 1957, istitutivo della CEE, e poi disciplinato dal regolamento comunitario 14 giugno 1971, n. 1408) del cumulo o totalizzazione - ai fini della nascita, della conservazione e del calcolo delle prestazioni previdenziali - di tutti i periodi assicurativi e contributivi presi in considerazione dalle legislazioni nazionali alle quali il lavoratore sia stato soggetto.

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 16 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 51, Regolam. Comunitario 14/06/1971 num. 1408

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)