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Sez. L, Sentenza n. 10008 del 29/07/2000 (Rv. 538945 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebiti - Ripetibilità - Pagamenti anteriori al 1996 - Disciplina introdotta dall'art. 1 legge n. 662 del 1996 - Applicabilità - Limiti - Indebiti già recuperati - Inapplicabilità della nuova normativa - Condizioni - Indebiti recuperati nelle more di un giudizio tendente alla declaratoria di irripetibilità dell'indebito - Applicabilità della disciplina "ex lege" n. 662/1996 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538945-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

Agli indebiti anteriori al 1996 è applicabile, in via retroattiva, la disciplina introdotta dall'art. 1 legge n. 662 del 1996; tale normativa, tuttavia, non è operativa in relazione a recuperi già avvenuti e non giustifica perciò, riguardo agli stessi, azioni di ripetizione in favore degli assicurati, sempre che i suddetti recuperi siano intervenuti prima della proposizione di un'eventuale domanda giudiziale, mentre, nell'ipotesi di recuperi intervenuti nelle more del giudizio avente ad oggetto la declaratoria di irripetibilità dell'indebito, deve trovare applicazione il principio dell'insensibilità della consistenza del diritto controverso alla durata del processo, che si attua attraverso la riferibilità degli effetti dell'accertamento giudiziale al momento della proposizione della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)