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Sez. 3, Sentenza n. 917 del 03/02/1999 (Rv. 522898 - 01)

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Contratto autonomo di garanzia - Clausola di pagamento "a prima richiesta" - Intimazione di pagamento al fideiussore - Pretestuosità - Rifiuto di pagamento - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522898-01

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE

Nei contratti autonomi di garanzia la clausola di pagamento a prima richiesta non elide la causa del debito di garanzia e il suo legame con il debito principale, di modo che non autorizza il fideiussore, a pena di perdita del regresso, ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimatigli non ostante la pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o altra ragione. Peraltro l'arbitrarietà della pretesa del creditore e, correlativamente, il potere - dovere del fideiussore di rifiutare il pagamento, sono configurabili, per effetto di quella clausola, esclusivamente in presenza di un evidente, certo e incontestabile venir meno del debito garantito, cioè di una pretestuosità di detta intimazione "prima facie".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)