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Sez. 1, Sentenza n. 3291 del 19/03/1993 (Rv. 481482 - 01)

Fidejussione - Rapporto tra creditore e fidejussore - Eccezioni opponibili dal fidejussore | Clausola "a prima richiesta" - Pattuizione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481482-01

Fidejussione - Rapporto tra creditore e fidejussore - Eccezioni opponibili dal fidejussore

In tema di fidejussione, la clausola "a prima richiesta", pattuita in deroga alla regola dell'opponibilità da parte del fidejussore delle eccezioni attinenti al rapporto garantito, non elide la causa del debito di garanzia ed il suo legame con il debito principale, di modo che non autorizza il fidejussore, a pena di perdita del regresso, ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimatigli nonostante la pregressa estinzione dell'obbligazione principale, per adempimento od altra ragione. Peraltro, tale arbitrarietà della pretesa del creditore, e, correlativamente, il potere-dovere del fidejussore di rifiutare il pagamento, sono configurabili, per effetto di quella clausola, esclusivamente in presenza di un evidente, certo ed incontestabile venir meno del debito garantito, cioè di una pretestuosità di detta intimazione "prima facie".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)