Sez. 1, Sentenza n. 4405 del 23/04/1991 (Rv. 471805 - 01)
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Solidarietà | Dell'ente o datore di lavoro per l'infrazione amministrativa del proprio legale rappresentante o dipendente - Ordinanza - Ingiunzione - Identificazione dell'autore materiale dell'illecito - Necessità - Esclusione.
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Solidarietà
La responsabilità solidale dell'ente o datore di lavoro per l'infrazione amministrativa del proprio legale rappresentante o dipendente, relativamente al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione, può essere fatta valere indipendentemente dalla identificazione, nel testo dell'ordinanza-ingiunzione, dell'autore materiale dell'illecito, trattandosi di requisito che, di per sè solo, non costituisce condizione di legittimità di tale provvedimento e che può venire in rilievo, nel giudizio di opposizione alla ordinanza medesima, solo per finalità di ordine probatorio, quando sorga una questione relativa alla sussistenza dell'illecito o sul nesso soggettivo tra la commissione di questo e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore, mentre non rileva la circostanza che il difetto della suddetta identificazione possa pregiudicare la possibilità del coobbligato di agire in regresso nei confronti di quest'ultimo, trattandosi di azione del tutto autonoma rispetto alla responsabilità per la sanzione amministrativa e, a sua volta, non idonea a condizionare il vincolo di solidarietà.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)