Sez. 1, Sentenza n. 18389 del 02/12/2003 (Rv. 568606 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | "Ex" art. 6 legge n. 689 del 1981 - Facoltà della P.A. di procedere contro la sola persona giuridica - Sussistenza - Ordinanza - Ingiunzione di pagamento - Identificazione dell'autore materiale dell'illecito - Necessità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
Nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione, rappresentante o dipendente della persona giuridica, e la persona giuridica medesima, della quale è prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge citata, la responsabilità solidale, consente all'autorità amministrativa di chiamare a rispondere dell'infrazione ambedue gli obbligati oppure l'uno o l'altro fra di essi (ferma restando la necessità della contestazione o della notificazione della violazione nei confronti del soggetto chiamato, in guisa da metterlo in grado di far pervenire all'autorità scritti a sua difesa); e la responsabilità solidale dell'ente può essere fatta valere indipendentemente dall'identificazione, nel testo dell'ordinanza - ingiunzione, dell'autore materiale dell'illecito, trattandosi di requisito che, di per sè solo, non costituisce condizione di legittimità di tale provvedimento e che può venire in rilievo, nel giudizio di opposizione alla medesima ordinanza, solo per finalità di ordine probatorio, quando sorga cioè questione riguardo alla sussistenza dell'illecito o sul nesso soggettivo tra la commissione di questo e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore, mentre non rileva la circostanza che il difetto della suddetta identificazione possa pregiudicare la possibilità del coobbligato di agire in regresso nei confronti di quest'ultimo, trattandosi di azione del tutto autonoma rispetto alla responsabilità per la sanzione amministrativa e, a sua volta, non idonea a condizionare il vincolo di solidarietà.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)