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Sez. 1, Sentenza n. 7909 del 30/05/2002 (Rv. 554757 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Della persona giuridica per l'infrazione amministrativa del proprio legale rappresentante - Sussistenza - Ordinanza - ingiunzione di pagamento - Identificazione dell'autore materiale dell'illecito - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554757-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

Nel sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 689 del 1981, richiamata dall'art. 33 della legge reg. del Veneto n. 44 del 1982 in materia di disciplina delle cave, responsabile della violazione amministrativa è la persona fisica, mentre la persona giuridica è obbligata in solido con il rappresentante o dipendente della stessa che sia autore della violazione. La responsabilità solidale dell'ente può essere fatta valere indipendentemente dalla identificazione, nel testo dell'ordinanza - ingiunzione, dell'autore materiale dell'illecito (fattispecie in tema di prelievo di materiale in violazione dei limiti stabiliti all'autorizzazione regionale allo sfruttamento di cava ex art. 33 citata legge reg. del Veneto).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge Reg. Veneto 07/09/1982 num. 44 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)