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Sez. 1, Sentenza n. 277 del 20/01/1977 (Rv. 383806 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - CONVOCAZIONE DELL'IMPRENDITORE DINANZI AL GIUDICE DELEGATO PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PREVIA AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383806-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - CONVOCAZIONE DELL'IMPRENDITORE DINANZI AL GIUDICE DELEGATO PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PREVIA AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La convocazione, davanti al giudice delegato, dell'imprenditore del quale si debba dichiarare il fallimento, ove idonea ad informarlo dell'iniziativa intrapresa nei suoi confronti ed a porlo in grado di esercitare il diritto di difesa, soddisfa l'Obbligo della preventiva audizione del debitore, prima della pronuncia di fallimento, fissato dall'art 15 del RD 16 marzo 1942 n 267, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n 141 del 2 luglio 1970. (V 3957/75, mass n 378232; (V 273/73, mass n 362137).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)