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Sez. U, Sentenza n. 3372 del 07/07/1978 (Rv. 392818 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OBBLIGO DI DISPORNE LA COMPARIZIONE EX ART 15 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N 141 DEL 2 LUGLIO 1970 - AUDIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE RELATORE NOMINATO DAL COLLEGIO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1978-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392818-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OBBLIGO DI DISPORNE LA COMPARIZIONE EX ART 15 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N 141 DEL 2 LUGLIO 1970 - AUDIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE RELATORE NOMINATO DAL COLLEGIO - LEGITTIMITA.*

La sentenza della Corte costituzionale n 141 del 2 luglio 1970, che ha dichiarato l'illegittimita dell'art 15 della legge fallimentare, nella parte in cui "non prevede l'Obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'Esercizio del diritto di difesa", non ha eliminato o mutato il carattere sommario e camerale del procedimento per la dichiarazione di fallimento, disponendo anzi espressamente che quel diritto di difesa debba essere esercitato "nei limiti compatibili con le norme del procedimento stesso". Pertanto, l'osservanza della citata norma non postula necessariamente che l'imprenditore venga convocato ed ascoltato dal tribunale nella sua composizione collegiale, dovendosi ritenere, a tal fine, sufficiente che egli, informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e degli elementi che ne sono alla base, ove intenda aderire all'invito a comparire, venga sentito dal giudice relatore all'uopo nominato, per poter dedurre e produrre, eventualmente con l'assistenza di difensori ed in contraddittorio con i creditori istanti, difese e documenti rivolti a contestare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di fallimento, salva la facolta del collegio di sentirlo poi anche direttamente, per quant'altro utile alla decisione. (V 2395/77, mass n 386102; (V 1149/77, mass n 384810; (V 277/77, mass n 383806).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)