Sez. 1, Sentenza n. 508 del 15/01/2003 (Rv. 559755 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Posizione del curatore fallimentare nei confronti del fallito e dei creditori - Contrasto di interessi con il fallito - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
Il curatore del fallimento, nella qualità di organo investito di una pubblica funzione nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, svolge un'attività distinta da quella del fallito o dei creditori, agendo egli imparzialmente, e non in rappresentanza o in sostituzione di costoro, onde far valere, di volta in volta, e sempre nell'interesse della giustizia, le ragioni dell'uno o degli altri, ovvero della massa attiva fallimentare. Ne consegue che, nel giudizio in cui egli eserciti l'azione di simulazione spettante al contraente poi fallito, il curatore stesso cumula la legittimazione già spettante al fallito con quella già spettante ai creditori (agendo, pertanto, come terzo "quoad probationis"), avendo tale cumulo rilevanza, peraltro, soltanto nei confronti delle altre parti dell'atto impugnato, e non anche nei confronti del fallito, rispetto al quale non è, pertanto, legittimamente configurabile alcun contrasto di interessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)