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Sez. 1, Sentenza n. 3824 del 11/04/1991 (Rv. 471633 - 01)

Contratti in genere - Simulazione - Prova. | In genere - Posizione del curatore fallimentare.
Stato
decisa il 1991-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471633-01

Contratti in genere - Simulazione - Prova.

Il curatore fallimentare che con riguardo ad atti di alienazione del fallito eserciti l'azione di simulazione al fine della ricostituzione delle preesistenti garanzie patrimoniali e del (migliore) soddisfacimento dei crediti ammessi, cumula, con la rappresentanza del fallito, ex art. 43 legge fall., anche la legittimazione che la legge attribuisce ai creditori del simulato alienante (art. 1416, secondo comma, cod. civ.), con la conseguenza che, agendo egli come "terzo", può fornire la prova della simulazione, ai sensi dell'art. 1417 cod. civ., anche mediante presunzioni, le quali sono ammissibili ogni qualvolta è ammessa la prova testimoniale (art. 2729 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)