Sez. L, Sentenza n. 4870 del 08/10/1985 (Rv. 442266 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - DEDUZIONI DIFENSIVA - CONTESTAZIONE DELLA PRETESA DELL'ATTORE - FORMULAZIONE IN QUALSIASI MOMENTO DEL PROCESSO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - DEDUZIONI DIFENSIVA - CONTESTAZIONE DELLA PRETESA DELL'ATTORE - FORMULAZIONE IN QUALSIASI MOMENTO DEL PROCESSO.*
Nel rito del lavoro, se da una parte, al fine di accelerare e concentrare il processo, il thema decidendum deve risultare fissato già alla stregua dell'atto introduttivo del giudizio e della prima difesa del convenuto costituito, di tal che non è consentito proporre nel corso del giudizio domande nuove o sollevare eccezioni non proposte al momento della Costituzione del convenuto, d'altra parte però quest'ultimo può formulare in qualsiasi momento del processo deduzioni difensive dirette a contestare l'esistenza o la portata dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio dall'attore ricorrente, come anche è possibile che il giudice, all'udienza di discussione, autorizzi per gravi motivi (art. 420 cod. proc. civ.) l'ampliamento della materia del contendere. (V 694/80, mass n 404110; (V 153/83, mass n 424953; (V 2862/80, mass n 406609; (V 1095/84, mass n 433243).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)