Sez. 1, Sentenza n. 2303 del 14/03/1997 (Rv. 503038 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Pagamento - Principio ex art. 1992, comma secondo, cod. civ. - Applicabilità - Prenditore dell'assegno non trasferibile - Identificazione - Diligenza della banca - Obbligo - Osservanza relativa - Accertamento - Criteri.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
Al pagamento dell'assegno non trasferibile è applicabile il principio generale dettato dall'art. 1992, comma secondo, cod. civ., per il quale deve considerarsi liberatorio il pagamento eseguito senza dolo o colpa grave a favore di colui che, in esito a diligente identificazione, sia apparso legittimo prenditore del titolo. L'osservanza dell'obbligo di diligenza della banca, ai fini della valutazione della sua responsabilità nell'identificazione del prenditore dell'assegno non trasferibile, non può essere accertata sulla base di parametri rigidi e predeterminati, ma va verificata in relazione alle cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto (con particolare riferimento al luogo del pagamento, alla persona del presentatore, all'importo del titolo, alla natura del documento esibito, ecc.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)