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Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 11/10/1997 (Rv. 508752 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO | Pagamento a persona diversa dal prenditore - Efficacia liberatoria per la banca - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508752-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO

La disposizione dell'art. 43 del R.D. n. 1736 del 1933 che nega efficacia liberatoria riguardo al pagamento effettuato a favore di persona diversa dal prenditore va intesa come riferita alla legittimazione cartolare, ma i relativi principi non escludono il rilievo della regola dell'art. 1992 cod. civ., cosicché' dev'essere considerato liberatorio il pagamento fatto dalla banca a soggetto diverso dal titolare del diritto risultante dal titolo, il quale tuttavia appaia legittimato a pretendere tale pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)